CIRCOLARE 019-2005 DEL 1 GIUGNO 2005

 

TRASFORMAZIONE DA SRL A SAS: AMMESSO L’UTILIZZO DELLE PERDITE PREGRESSE

 

Con la risoluzione n. 60/E del 2005, l’Agenzia delle Entrate afferma che è possibile utilizzare, in caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, le perdite pregresse, le quali potranno essere "compensate" solamente dalla società per i propri redditi.

 

Con una istanza di interpello rivolta all’Agenzia delle Entrate, una società di capitali chiedeva quale comportamento poteva adottare in caso di perdite fiscale pregresse in presenza di una trasformazione in una società in accomandita semplice, a seguito della riduzione del capitale sociale, sotto la soglia minima prevista dall’articolo 2463 (10.000 euro) del codice civile.

Secondo la società istante le norme previste dal nuovo TUIR non contengono disposizioni che vietino il trasferimento delle perdite fiscali dalla srl alla s.a.s., con la logica conseguenza che tali perdite potranno essere conservate dalla società risultante dalla trasformazione e utilizzate dai soci nei limiti stabiliti dall’articolo 8 del TUIR.

La soluzione proposta dalle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.60/E del 16 maggio 2005 affronta per la prima volta e in maniera esaustiva le problematiche legate al riporto delle perdite pregresse da una società di capitali che si trasforma in una società di persone.

Le Entrate partono, nella loro disamina, dal ruolo delle perdite generate dalle società e dagli enti commerciali; in particolare l’articolo 84 del nuovo TUIR afferma che:

 "La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi"

 Dalla lettura dell’articolo in esame si evince un principio di carattere generale e cioè che è vietata la compensazione intersoggettiva degli utili e delle perdite in quanto destinati a essere imputati e attribuiti esclusivamente al soggetto che li ha generati.

Nel caso di trasformazione da una società di capitali ad una società di persone, secondo la valente dottrina in materia, non si ha una novazione soggettiva, ma una modificazione della società esistente; in pratica la trasformazione è vista come una operazione che lascia immutata l’identità dell’ente sociale.

Il trasferimento delle perdite dalla srl alla sas

Con una analisi piuttosto innovativa le Entrate arrivano a definire che da un punto di vista fiscale la cosiddetta trasformazione regressiva da società di capitali in società di persone, cosi' come quella progressiva da società di persone in società di capitali, modificano senz’altro le modalità di tassazione del reddito di impresa; tale modificazione tuttavia non può influenzare il trattamento fiscale cui soggiacciono le perdite realizzate dallo stesso soggetto nei precedenti periodi d'imposta.

La conferma di tale interpretazione data dalle Entrate è supportata dal fatto che le norme fiscali riguardanti il passaggio delle società di capitali in società di persone e viceversa, non contengono alcuna disposizione che disciplini il ruolo da assegnare alle perdite realizzate nel periodo precedente la trasformazione.

Tale interpretazione risulta peraltro ormai pacificamente accolta sia dalla giurisprudenza, sia dalla dottrina.

 

 Secondo le Entrate il riporto delle perdite in caso di trasformazione da srl a sas possono essere mantenute e utilizzate dalla società trasformata

 

Il regime della tassazione per trasparenza

Le Entrate basano la propria tesi della riportabilità delle perdite pregresse in caso di trasformazione facendo riferimento all’articolo 7 del decreto ministeriale del 23 aprile 2004, recante disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali di cui agli articoli 115 e 116 del nuovo TUIR.

Tale istituto, infatti, prevede che la società trasparente possa utilizzare le proprie perdite realizzate nei periodi precedenti l’esercizio dell’opzione stessa per abbattere i propri redditi relativi al periodo di trasparenza.

Come si effettua il riporto delle perdite

La risoluzione prende, invece, le distanze in maniera netta dalla soluzione proposta dall’istante : la titolarità del diritto di riportare le perdite fiscalmente riconosciute con riferimento ai periodi di imposta anteriori alla trasformazione spetta alla società, ma non ai soci.

 Il trasferimento delle perdite pregresse nella trasformazione spetta esclusivamente alla società e non ai soci.

Le perdite potranno essere mantenute in capo alla società di persone che le porterà in riduzione del proprio reddito di impresa al fine di rilevare al quota da assegnare al socio.

Quali i dubbi che emergono dai chiarimenti ministeriali

La risoluzione in esame, sicuramente innovativa e coraggiosa per certi aspetti, lascia, a parere di chi scrive, alcuni dubbi che si segnalano:

Attenzione: nel calcolo del riporto delle perdite dei cinque anni si deve tenere conto che la trasformazione dà origine a due periodi di imposta di cui il primo è relativo al periodo ante-trasformazione e il secondo post-trasformazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Ipsoa – Circolare